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COMUNICAZIONE
DURC: Invio dell’ autocertificazione entro il 30 aprile 2009
L'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 stabilisce che l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e previdenza sociale è subordinata al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali stipulati con le organizzazioni dei lavoratori, ed al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Con la circolare n. 10 del 1.4.2009 e la lettera circolare prot. n. 25/I/0004549 del 31.3.2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla scadenza del prossimo 30 aprile per l'invio del modello di autocertificazione per la fruizione dei predetti benefici, relativi alla normativa individuata dalla circolare dello stesso Ministero n. 34 del 15.12.2008
La circolare n. 10 ha chiarito riguardo al DURC che non è necessario il materiale rilascio del documento, ma è sufficiente che gli istituti previdenziali verifichino i presupposti per il suo rilascio, a seguito della richiesta di un beneficio di carattere contributivo. La circolare ha inoltre chiarito che ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC l'interessato può autocertificare l'inesistenza a suo carico di violazioni delle fattispecie penali ed amministrative di cui alla Tabella A allegata al D.M. 24.10.2007. Per i datori di lavoro che già usufruiscono di benefici contributivi il termine per l'invio dell'autocertificazione è fissato al 30.4.2009. Sempre a mente delle circolari soparichiamate anche i datori di lavoro che, pur non godendo al momento di alcun beneficio, hanno comunque fruito di agevolazioni contributive negli anni pregressi, sono tenuti al rispetto della scadenza sopra illustrata, e dunque a presentare l'autocertificazione.
Inoltre, viene precisato dal Ministero che, relativamente all'impegno assunto dal datore di lavoro a presentare una nuova autocertificazione in caso di «variazioni essenziali» a quanto dichiarato, vanno ritenute essenziali le variazioni che si sostanziano nella commissione di irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, comprese tra quelle elencate nel D.M.24.10.2007.
L’autocertificazione deve
a) Consegna direttamente presso la Direzione Provinciale del Lavoro; essere inviata entro il 30 aprile 2009 alla Direzione Provinciale del Lavoro con le seguenti modalità:
b) Trasmissione con raccomandata A/R;
c) Trasmissione via fax;
d) Trasmissione via e-mail o posta elettronica certificata con firma digitale del modulo disponibile sul sito del ministero www.lavoro.gov.it con acquisizione del documento di identità in modalità elettronica (scanner o fotocopiatrici-scanner digitali) e al seguente indirizzo di posta certificata:
AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it.

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