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COMUNICAZIONE
DURC: Invio dell’ autocertificazione entro il 30 aprile 2009
L'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 stabilisce che l'accesso ai benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e
previdenza sociale è subordinata al rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali stipulati con le
organizzazioni dei lavoratori, ed al possesso del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Con la circolare n. 10 del 1.4.2009 e la lettera circolare prot. n. 25/I/0004549
del 31.3.2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla scadenza del prossimo 30 aprile
per l'invio del modello di autocertificazione per la fruizione dei predetti
benefici, relativi alla normativa individuata dalla circolare dello stesso
Ministero n. 34 del 15.12.2008
La circolare n. 10 ha chiarito riguardo al DURC che non è necessario il
materiale rilascio del documento, ma è sufficiente che gli istituti
previdenziali verifichino i presupposti per il suo rilascio, a seguito della
richiesta di un beneficio di carattere contributivo. La circolare ha inoltre
chiarito che ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il rilascio
del DURC l'interessato può autocertificare l'inesistenza a suo carico di
violazioni delle fattispecie penali ed amministrative di cui alla Tabella A
allegata al D.M. 24.10.2007. Per i datori di lavoro che già usufruiscono di
benefici contributivi il termine per l'invio dell'autocertificazione è fissato
al 30.4.2009. Sempre a mente delle circolari soparichiamate anche i datori di
lavoro che, pur non godendo al momento di alcun beneficio, hanno comunque fruito
di agevolazioni contributive negli anni pregressi, sono tenuti al rispetto della
scadenza sopra illustrata, e dunque a presentare l'autocertificazione.
Inoltre, viene precisato dal Ministero che, relativamente all'impegno assunto
dal datore di lavoro a presentare una nuova autocertificazione in caso di
«variazioni essenziali» a quanto dichiarato, vanno ritenute essenziali le
variazioni che si sostanziano nella commissione di irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, comprese tra
quelle elencate nel D.M.24.10.2007.
L’autocertificazione deve
a) Consegna direttamente presso la Direzione Provinciale del Lavoro; essere
inviata entro il 30 aprile 2009 alla Direzione Provinciale del Lavoro con le
seguenti modalità:
b) Trasmissione con raccomandata A/R;
c) Trasmissione via fax;
d) Trasmissione via e-mail o posta elettronica certificata con firma digitale
del modulo disponibile sul sito del ministero www.lavoro.gov.it con acquisizione
del documento di identità in modalità elettronica (scanner o
fotocopiatrici-scanner digitali) e al seguente indirizzo di posta certificata:
AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it. |
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