Sebbene gli immobili posseduti a vario
titolo dalle imprese sono in ogni caso
produttivi di reddito d'impresa, la loro
classificazione incide
sulle modalità con le quali i componenti
positivi e negativi, dagli stessi derivanti,
concorrono alla formazione del reddito
imponibile.
immobili strumentali
Con riferimento agli immobili strumentali,
siano essi per natura e per destinazione, il
reddito imponibile scaturisce dalla
differenza tra i ricavi e i proventi
(diretti e indiretti) afferenti gli immobili
stessi ed i relativi costi, la cui
deducibilità dipende dalle regole proprie di
ogni altro bene strumentale.
Da un punto di vista
civilistico, gli immobili strumentali
sono iscritti tra le immobilizzazioni
materiali dello stato patrimoniale attivo e
vengono sistematicamente ammortizzati in
base alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
Sotto il
profilo fiscale, risultano imponibili
le plusvalenze derivanti dalla loro cessione
e gli eventuali proventi per la concessione
in locazione, mentre sono deducibili, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal legislatore fiscale, le quote
di ammortamento (o le quote capitale dei
canoni di leasing) e gli altri oneri quali,
ad esempio, gli interessi passivi e le spese
di manutenzione.
La gestione fiscale degli immobili
strumentali è incentrata, essenzialmente,
sul processo di ammortamento a cui viene
sottoposto il costo fiscalmente riconosciuto
degli stessi.
L'art. 110, TUIR, stabilisce le modalità di
determinazione del costo dei beni
nell'ambito dell'imponibile d'impresa.
In particolare, la lett. a) e il
primo periodo della lett. b), co. 1,
art. 110, dispongono che il costo
fiscalmente rilevante dei beni strumentali è
quello sostenuto per l'acquisizione assunto
al lordo delle quote di ammortamento già
dedotte; si comprendono nel costo anche gli
oneri accessori di diretta imputazione, quei
costi, cioè, connessi con il bene da un
rapporto di consequenzialità, di
causa-effetto, ad esclusione degli interessi
passivi e delle spese generali.
Sul punto, tuttavia, la stessa lett. b), al
secondo e terzo periodo, prevede che:
- per i beni materiali e
immateriali strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo
gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per
effetto di disposizioni di legge;
- nel costo di fabbricazione si
possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli
direttamente imputabili al prodotto.
Tra le capitalizzazioni possibili sul
costo di un immobile meritano di essere
approfondite quelle relative alle
spese di manutenzione.
Il Principio contabile OIC 16 prevede che
possono essere capitalizzate le spese di
manutenzione straordinaria, quelle, cioè,
costituite da quei costi che comportano un
aumento significativo e tangibile di
produttività o di vita utile del cespite.
Qualora rispondono ai suddetti requisiti,
pertanto, possono essere capitalizzati quei
costi rivolti all'ampliamento,
ammodernamento o miglioramento degli
elementi strutturali di un'immobilizzazione,
incluse, quindi, le modifiche e le
ristrutturazioni effettuate in modo da
aumentare la rispondenza agli scopi per cui
essa era stata acquisita.
Nel caso in cui tali costi non producano
alcuno dei suddetti effetti, sono da
considerare di manutenzione ordinaria e
vanno, quindi, imputati a conto economico.
Il TUIR non prevede particolari criteri di
distinzione tra manutenzioni ordinarie e
straordinarie. Il trattamento fiscale di
tali spese è strettamente connesso al
comportamento contabile adottato dal
contribuente. è prevista, infatti, una
disciplina differente in relazione al fatto
che le spese siano imputate a conto
economico ovvero "portate" ad incremento del
costo delle immobilizzazioni materiali cui
si riferiscono.
Queste ultime non sono soggette alla
disciplina contenuta nell'art. 102, co. 6,
TUIR (a cui bisogna fare riferimento in caso
di costi di manutenzione imputati a conto
economico) e la loro deduzione dal reddito è
connessa, per effetto della
capitalizzazione, alla deduzione delle quote
di ammortamento dei beni cui le spese si
riferiscono.