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 IMMOBILI

 
DISTINZIONE IMMOBILI

Ai fini fiscali gli immobili delle imprese si distinguono in:

  • immobili strumentali, per natura o per destinazione;
  • immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (immobili merce);
  • immobili patrimonio, quelli cioè che non rientrano nelle precedenti categorie in quanto acquisiti dalle imprese a titolo di investimento.
L'art. 43, co. 2, TUIR, considera strumentali:
 
  • gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione);

Gli immobili strumentali per destinazione, invece, sono quelli che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall'imprenditore quali beni strumentali per l'attività d'impresa.
L'utilizzo esclusivo ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa è basilare; qualora l'immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo non può più essere considerato strumentale per destinazione.
Sono compresi in questa categoria i fabbricati abitativi che vengono utilizzati, a titolo esemplificativo, quali uffici delle società che li posseggono.

 

  • gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili strumentali per natura).
Gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti alle categorie catastali
B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo),
C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie),
D (immobili a destinazione speciale),
E (immobili a destinazione particolare)
A/10 (uffici e studi privati) a condizione che quest'ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria. Questi immobili godono del requisito della strumentalità anche qualora vengano concessi a terzi in locazione o in comodato.



Gli immobili merce sono quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, la quale deve, tuttavia, avere come oggetto tipico l'attività immobiliare di compravendita o l'attività di costruzione e successiva vendita di fabbricati.

Gli immobili patrimonio, infine, sono quelli che non possono essere ricondotti alle altre due categorie di immobili, quelli strumentali e quelli merce (art. 90, co. 1, TUIR).
Si tratta, in via residuale, dei terreni e dei fabbricati abitativi acquisiti dalle imprese a titolo di investimento e non per essere utilizzati quali beni strumentali per l'attività.

E' opportuno evidenziare che la suddetta classificazione fiscale degli immobili delle imprese assume rilevanza anche con riferimento alle società di pura gestione immobiliare per le quali, come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, un immobile a destinazione abitativa concesso in locazione a terzi costituisce immobile patrimonio e non immobile strumentale, nonostante l'oggetto sociale