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DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI SCHEDA dal sito dell'Agenzia delle Entrate
E’ possibile chiedere la definizione
delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle
Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e
pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni
tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del
giudizio e anche a seguito di rinvio (articolo 39,
comma 12 del decreto legge 98/2011).
Attenzione: Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Sono sospesi, sempre fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti. Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio dell’istanza entro i termini previsti. Come e quando versare
I versamenti devono essere effettuati
entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Gli importi da versare per la definizione delle liti fiscali pendenti sono rapportati al valore della lite che è dato dall’l’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni. Le somme da versare sono le seguenti:
II versamento deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”. I codici da indicare sono il “8082” per la tipologia di versamento e il codice “71” che identifica chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (risoluzione del 5/08/2011). Non è ammessa la compensazione.
Attenzione: In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Le somme, maggiorate degli interessi legali applicati a decorrere dal 1° dicembre 2011 devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Come e quando presentare la domanda
Per chiedere la definizione delle
controversie fiscali è necessario compilare e
presentare/trasmettere all’Agenzia delle Entrate,
entro il 2 aprile 2012, una domanda utilizzando un
modello conforme a quello approvato il 13 settembre
2011 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Il modello di domanda contiene:
Attenzione: La domanda può essere trasmessa dai soggetti abilitati esclusivamente per via telematica oppure può essere presentata presso qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che procederà all’invio. Per la compilazione dell’istanza si potrà utilizzare l’apposito software che sarà reso disponibile per gli utenti abilitati in ambiente “Entratel o Fisconline”. È obbligatorio sia per i soggetti incaricati della trasmissione telematica sia per la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate che, effettua l’invio telematico su richiesta del soggetto interessato, di rilasciare la copia cartacea della domanda di definizione e la copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione, infatti, attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La domanda di definizione deve essere conservata fino alla definitiva conclusione della lite, insieme ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede
Circolare n. 48 del 24/10/2011 -
pdf - Chiusura delle
liti fiscali minori - Articolo 39, comma 12, del
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 - Chiarimenti
Provvedimento del 13/09/2011 -
pdf - Approvazione del
modello di domanda per la definizione delle liti
fiscali pendenti ai sensi dell’art. 39, comma
12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e relative modalità di
versamento
Risoluzione n. 82 del 5/08/2011 -
pdf - Istituzione del
codice tributo per il versamento, tramite
modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, delle somme relative alla
chiusura delle liti fiscali pendenti, ai sensi
dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Istituzione del codice identificativo “71”
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